Scoperte fortuite (artt. 90-93)

Le cose di interesse archeologico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate, nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 91).
Nel caso di ritrovamenti occasionali gli scopritori hanno quindi l’obbligo di denunciare la scoperta delle cose immobili o mobili indicate nell’art. 10 entro 24 ore alla Soprintendenza o al Sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza e di provvedere alla loro conservazione lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta sono informati, a cura del Soprintendente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale (Codice, art. 90).
Quando non è possibile assicurare la custodia di cose mobili, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle, chiedendo l’ausilio della forza pubblica se necessario. Le spese eventualmente affrontate per la custodia e la rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate, previa stima delle stesse:

  • al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
  • al concessionario dell’attività di ricerca archeologica, di cui all’art. 89;
  • allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 90.

Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate, qualora non siano di particolare interesse per lo Stato (Codice, artt. 92-93).